Il quadro normativo italiano in materia di amianto è vastissimo, anche se relativamente recente. Generalmente vengono recepite le indicazioni dell’Unione Europea che ha comunque dovuto provvedere negli ultimi anni a reiterare i divieti in merito al problema amianto per quei paesi dell’Unione che ne facevano ancora uso, come la Grecia.
La Direttiva 1999/77/CE infatti vieta qualunque forma di utilizzazione dell’amianto a partire dal 1° gennaio 2005 e la Direttiva 2003/18/CE vieta l’estrazione dell’amianto, nonché la fabbricazione e la trasformazione dei prodotti in amianto. Qualunque nuova esposizione alle fibre d’amianto nelle industrie del settore primario in Europa è quindi vietata.
Tuttavia, il problema dell’esposizione all’amianto continua a porsi nel contesto di attività, come rimozione, demolizione, manutenzione; inoltre la predisposizione dei Piani di bonifica e gestione dei rifiuti, hanno messo in evidenza l’elevato rischio ambientale e sanitario correlato alla notevole presenza di amianto sul territorio nazionale.
Perciò, alla luce di queste problematiche, la normativa italiana è ancora in continua evoluzione, anche nel campo degli incentivi. Di seguito sono elencate le principali norme sull’amianto e le argomentazioni più rilevanti dal punto di vista ambientale:
– Circolare del Ministero della Sanità 10/07/1986 n. 45 : definisce il piano di intervento e misure tecniche per l’individuazione e l’eliminazione del rischio connesso all’impiego di materiali contenenti amianto in edifici scolastici ed ospedalieri pubblici e privati.
– DPR n. 215 1988 : primo strumento normativo che affronta il problema “amianto”. È emanato ai sensi dell’art. 15 della Legge 16 Aprile 1987 n. 183, in attuazione delle Direttive 83/478/CEE, 85/610/CEE, relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi. Con questo decreto veniva vietata l’immissione sul mercato e la commercializzazione della crocidolite e dei prodotti correlati, oltre all’obbligo delle etichettature dei prodotti contenenti alcune specificate fibre di amianto.
– D.L. n. 277 del 15/8/1991 : recepisce le direttive CEE n. 80/1107, 82/605, 83/477, 86/118, 88/642 in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizioni ad agenti chimici, fisici, biologici durante il lavoro e prescrive misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori. In particolare, al capo III, vengono affrontate per la prima volta le problematiche connesse alla protezione dei lavoratori contro i rischi da esposizione alla polvere di amianto o dai materiali contenenti amianto (MCA) durante le attività lavorative. Viene anche introdotto l’obbligo, per il datore di lavoro, di provvedere ad una valutazione del rischio al fine di stabilire le misure preventive e protettive più idonee da attuare. Si tratta, in particolare, di accertare l’inquinamento ambientale prodotto dalla polvere proveniente dall’amianto o dai materiali che lo contengono, di individuare i punti di emissione ed i punti a maggior rischio delle aree lavorative e di determinare l’esposizione personale dei lavoratori alla polvere di amianto. Sono indicati anche i valori di soglia dell’esposizione (dosi-periodo di esposizione), le misure di prevenzione e protezione tecniche, organizzative, procedurali ed igieniche e stabiliti i controlli sanitari e le procedure di registrazione dei casi di asbestosi e mesotelioma amianto-correlati. Prevede quindi campionamenti ambientali per identificare, se necessario, le cause ed il grado di inquinamento da amianto. Definisce inoltre le dimensioni delle fibre di amianto da considerare nelle misurazioni.
– Legge 27/03/1992 n. 257 : recepisce la direttiva CEE 91/382 definitivamente, vieta l’estrazione, la produzione e la commercializzazione di prodotti contenenti amianto. Riveste particolare rilievo in quanto stabilisce la cessazione dell’impiego dell’amianto. Inoltre, fissa e modifica alcuni valori limite indicati dal decreto 277/91 per gli ambienti lavorativi, introduce alcuni articoli per la tutela dell’ambiente e la salute (classificazione, imballaggio, etichettatura, controllo delle dispersioni durante le lavorazioni, rimozione dell’amianto e piani regionali e delle province autonome) e introduce misure di sostegno per i lavoratori e le imprese. Regolamenta il trattamento e lo smaltimento, nel territorio nazionale, nonché l’esportazione dell’amianto e dei prodotti che lo contengono, per la realizzazione di misure di decontaminazione e di bonifica delle aree interessate dall’inquinamento da amianto. Definisce limiti, procedure e metodi di analisi per la misurazione dei valori dell’inquinamento da amianto. Non prescrive solo la cessazione dell’impiego dell’amianto, ma prende in esame la complessa tematica nella sua interezza, mettendo in evidenza alcuni problemi considerati particolarmente rilevanti ai fini della tutela della salute pubblica, connessi alla presenza nell’ambiente di prodotti di amianto liberamente commercializzati ed installati in precedenza.
– D.P.R. 8 Agosto 1994 : stabilisce la predisposizione da parte delle Regioni e Province autonome di un censimento puntuale dell’amianto sul territorio di propria competenza e un conseguente piano di bonifica e gestione dei rifiuti in applicazione delle misure di tutela ambientale introdotte della Legge n. 257/92 relative all’adozione dei Piani regionali e delle province autonome.
– D.M. 6 Settembre 1994 : vengono stabilite le normative e metodologie tecniche applicative circa la rimozione dei materiali contenenti amianto (allestimento del cantiere, decompressione, decontaminazione, smaltimento) secondo l’art. 6 della Legge 257/92 e nello sviluppo delle normative e delle metodologie riguardanti il trasporto e deposito dei rifiuti di amianto in discarica autorizzata nonché il trattamento, l’imballaggio e la ricopertura degli stessi.
– D.Lgs 17 Marzo 1995 n.114 : emanato in attuazione della direttiva 82/217/CEE in materia di prevenzione e riduzione dell’inquinamento dell’ambiente causato dall’amianto, stabilisce i valori limite di concentrazione di amianto relativamente agli scarichi in atmosfera, agli effluenti liquidi ed alle attività di demolizione di manufatti e di rimozione di amianto o di materiali contenenti amianto.
– Decreto del Ministero della Sanità 14 Maggio 1996 : reca le normative e le metodologie tecniche per gli interventi di bonifica con particolare riguardo a quelli intesi a rendere innocuo l’amianto secondo l’ art. 5 comma 1 lettera f) della Legge 257/92.
– D. Lgs del 5 Febbraio 1997 n. 22 (Decreto Ronchi) : emanato in attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi, disciplina la gestione dei rifiuti, il recupero e lo smaltimento, opera una classificazione, interviene per la riorganizzazione del catasto dei rifiuti, regola il trasporto e stabilisce le competenze degli organi nazionali e regionali in materia di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati. L’art. 9 stabilisce il divieto di miscelazione dei rifiuti pericolosi (quindi anche l’amianto), mentre l’art. 17 obbliga alla bonifica e ripristino dei siti inquinati. La provincia è competente sul controllo dello smaltimento, mentre le Regioni devono fare dei piani di smaltimento regionali. Demanda a successive norme attuative le specifiche operative, i criteri e i limiti di ammissibilità che saranno, di volta in volta, stabiliti dagli organismi competenti nazionali e territoriali, ciascuno per la propria competenza.
– Decreto Ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471 : regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. Stabilisce i valori di concentrazione, i limiti accettabili e l’obbligo di bonifica e ripristino ambientali. Regola, inoltre, la messa in sicurezza d’emergenza: ogni intervento necessario ed urgente per rimuovere le fonti inquinanti, contenere la diffusione degli inquinanti e impedire il contatto con le fonti inquinanti presenti nel sito, in attesa degli interventi di bonifica e ripristino ambientale o degli interventi di messa in sicurezza permanente.
– Legge 9 Dicembre 1998, n. 426, Decreto Ministeriale 18 Settembre 2001 n. 468, Legge n. 179 2002 : hanno consentito di individuare in tutta l’Italia i numerosi siti da bonificare di interesse nazionale in cui l’amianto è presente sia come fonte di contaminazione principale che secondaria. In rispetto a tali normative, le aree contaminate da amianto sono state localizzate e perimetrate e per esse si è assicurata una prima copertura finanziaria per effettuare gli interventi di messa in sicurezza d’emergenza necessari per le situazioni di inquinamento più pericolose ed acute.
– D. Lgs del 13 gennaio 2003 n. 36 : attuazione della direttiva 1999/31/CE, stabilisce i requisiti operativi e tecnici per i rifiuti e le discariche, le misure, le procedure e gli orientamenti tesi a prevenire o a ridurre le ripercussioni negative sull’ambiente, in particolare l’inquinamento delle acque superficiali, delle acque sotterranee, del suolo, dell’atmosfera, e sull’ambiente globale, nonché i rischi per la salute umana risultanti dalle discariche di rifiuti, durante l’intero ciclo di vita della discarica. Stabilisce i criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica ivi compreso l’amianto e definisce anche i limiti di accettabilità e restrizioni per l’ammissione in discarica.
– Decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio 18 marzo 2003, n. 101 : regolamento per la realizzazione di una mappatura delle zone del territorio nazionale interessate dalla presenza di amianto, ai sensi dell’articolo 20 della legge 23 marzo 2001, n. 93. Detta regole alle regioni per la realizzazione di detta mappatura, comprese le cave e i luoghi di lavorazione, e la definizione degli interventi di bonifica più urgenti.
– Decreto 29 luglio 2004, n. 248 : regolamento relativo alla determinazione e disciplina delle attività di recupero dei prodotti e beni di amianto e contenenti amianto. Sono disciplinate in maniera più completa il conferimento in discarica dei rifiuti contenenti amianto (RCA) ed il riuso, o meglio, l’uso quale materia prima di materiali derivanti dalla trasformazione dell’amianto.
– Decreto Ministeriale del 3 Agosto 2005 : in attuazione dell’art. 7, comma 5 del D. L. n. 36/2003, stabilisce i criteri e le procedure di ammissibilità dei rifiuti, amianto incluso, nelle discariche definendo anche, per l’ammissibilità, i metodi di campionamento e le analisi.
– D. Lgs 25 luglio 2006, n. 257 Attuazione della direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall’esposizione all’amianto durante il lavoro.